Organi del Movimento
(Art. 8 dello Statuto)
Sono organi del Movimento:
l’Assemblea:
è composta da tutti gli iscritti rappresenta l’universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, ne vincolano tutti gli aderenti anche se assenti o dissenzienti.
il Comitato provinciale:
è composto da 20 membri eletti dall’Assemblea. Fanno parte di diritto del Comitato, i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali, nonché i coordinatori dei coordinamenti territoriali.
VEDI MEMBRI COMITATO PROVINCIALE
la Direzione:
è composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri eletti dal Comitato provinciale tra i suoi membri; essi durano in carica 3 (tre) anni.
il Presidente:
è eletto dall'Assemblea e sceglie il Vice Presidente tra i membri della Direzione.
Rimane in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.
SIMONI MARINO
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il Vice Presidente:
è scelto dal Presidente tra i membri della Direzione:
DORIGONI MAURO
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i Coordinamenti territoriali e i relativi coordinatori:
sono articolazioni territoriali il cui numero e territorio di riferimento sono stabiliti dal Comitato provinciale su proposta della Direzione. Sono coordinati da un Coordinatore territoriale e la loro composizione numerica è stabilita dal Comitato provinciale.
il Tesoriere:
cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Cura inoltre l’inventario di tutti i beni dell’Associazione e redige il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione della Direzione e quindi dell’Assemblea dei soci previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato.
il Collegio dei Probiviri:
è formato da tre membri eletti dall’assemblea tra i soci e resta in carica 3 (tre) esercizi. I suoi membri sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
il Collegio dei Revisori dei Conti:
è composto da un Presidente, da due membri effettivi nominati dall’Assemblea, anche tra persone non associate e dotate di specifica competenza in materia contabile e di revisione di bilancio.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di consigliere ed ha la durata di 3 (tre) esercizi ed è rinnovabile anche più volte.